Sez. L, Sentenza n. 11885 del 14/12/1990 (Rv. 470141 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - PROCEDURE CONCILIATIVE - ATTINENZA CON I CRITERI DI SCELTA - ESCLUSIONE - COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI LICENZIANDI - COMPITO DEL DATORE DI LAVORO - COMPETENZA RELATIVA DEI SINDACATI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - PROCEDURE CONCILIATIVE - ATTINENZA CON I CRITERI DI SCELTA - ESCLUSIONE - COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI LICENZIANDI - COMPITO DEL DATORE DI LAVORO - COMPETENZA RELATIVA DEI SINDACATI - LIMITI.*
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, l'attuazione dei criteri (esigenze tecniche e di rendimento, anzianità, carichi di famiglia e situazione economica) previsti dagli accordi interconfederali del 20 dicembre 1950, reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, e del 5 maggio 1965, per la scelta dei lavoratori da licenziare è estranea all'oggetto delle procedure conciliative di cui agli stessi accordi (che concerne i motivi del divisato licenziamento, la data di attuazione e l'entità numerica) e spetta, invece, all'imprenditore il quale, una volta stabilito il numero dei licenziandi, può procedere alla compilazione della relativa graduatoria alla stregua dei suindicati criteri in concorso fra loro - mentre i Sindacati non hanno Competenza diretta in ordine alle liste dei licenziandi, potendo solo segnalare eventuali casi meritevoli di riesame. (V 7105/90, mass n 468152).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, Legge 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)