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Sez. 1, Sentenza n. 413 del 18/02/1971 (Rv. 350014 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ATTI RIGUARDANTI LO STATO OD ALTRI ENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTI DI AZIENDE - CESSIONI DI CONTRIBUTI O CREDITI VERSO LO STATO O ENTI PUBBLICI - ALIQUOTA RIDOTTA DELL'IMPOSTA - FINANZIAMENTO AUMENTABILE NEL SUO ORIGINARIO AMMONTARE - APPLICABILITA - LIMITI - CESSIONE COLLEGATA CON OPERAZIONI DIVERSE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350014-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ATTI RIGUARDANTI LO STATO OD ALTRI ENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTI DI AZIENDE - CESSIONI DI CONTRIBUTI O CREDITI VERSO LO STATO O ENTI PUBBLICI - ALIQUOTA RIDOTTA DELL'IMPOSTA - FINANZIAMENTO AUMENTABILE NEL SUO ORIGINARIO AMMONTARE - APPLICABILITA - LIMITI - CESSIONE COLLEGATA CON OPERAZIONI DIVERSE - INAPPLICABILITA.*

L'aliquota ridotta d'imposta di registro concessa dall'art 1, lettera C) della legge 4 aprile 1953, n 261 (modificativa dell'art 4 della tariffa all a alla legge di registro approvata con RD 30 dicembre 1923, n 3269), alle cessioni di annualita e contributi governativi e di enti pubblici nonche di crediti verso pubbliche amministrazioni stipulate in relazione ad aperture di credito e finanziamenti concessi da istituti di credito si applica anche nel caso in cui nell'atto soggetto a tributo l'operazione di finanziamento sia enunciata come suscettibile di ulteriore sviluppo, nel senso che l'ammontare del finanziamento puo essere aumentato a cifra superiore a quella inizialmente concessa, con conseguente estensione dell'efficacia della cessione al maggior debito del cedente, sempre pero che la cessione sia utilizzata per garantire la sola operazione indicata nell'atto e non anche altri debiti dipendenti da altre operazioni del tutto diverse. (V 2752'68, mass n 335360).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)