Sez. 1, Sentenza n. 479 del 15/02/1973 (Rv. 362486 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO DI AZIENDE - CESSIONE DEI CREDITI VERSO LA PA A GARANZIA - ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - CONDIZIONI - CESSIONE ECCEDENTE IL FINANZIAMENTO - DISPOSIZIONE LIMITATIVA DI ULTERIORE DESTINAZIONE - NECESSITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO DI AZIENDE - CESSIONE DEI CREDITI VERSO LA PA A GARANZIA - ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - CONDIZIONI - CESSIONE ECCEDENTE IL FINANZIAMENTO - DISPOSIZIONE LIMITATIVA DI ULTERIORE DESTINAZIONE - NECESSITA.*
Nel caso di cessione di credito a copertura di finanziamento, per fruire dell'aliquota d'imposta di registro ridotta allo zero e venticinque per cento, prevista rispettivamente dall'art 1 lettera C) per la cessione e dall'art 2 lettera C) per il finanziamento, della legge 4 aprile 1953 n 261, sostitutiva dell'art 4 e dell'art 28 della tariffa allegato a alla legge organica di registro, e necessario che l'atto specifichi le operazioni in relazione alle quali esso e stipulato e, interpretato secondo il suo oggettivo e potenziale valore strumentale, porti ad escludere che esso possa essere utilizzato per operazioni diverse e che il rapporto possa, nel suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione. Pertanto, ove sussista una sensibile eccedenza della cessione rispetto al finanziamento, e necessario perche sia chiara la predetta correlazione, esclusiva ed ineludibile, fra l'una e l'altro, che l'atto contenga Disposizioni limitative del normale effetto della cessione dei crediti, in modo da escludere che il credito ceduto anche per sopravvenuta Determinazione delle parti, possa essere destinato a scopo diverso da quello dell'Estinzione dello specifico finanziamento. (V 760/71, mass n 350579; 413/71, mass n 350014 e 350015).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)