Sez. 1, Sentenza n. 3096 del 19/11/1973 (Rv. 366856 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - DEI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FINANZIAMENTI DI AZIENDE - ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - APPLICABILITA - LIMITI - USO DELLA CESSIONE PER FINI DIVERSI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - DEI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - FINANZIAMENTI DI AZIENDE - ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - APPLICABILITA - LIMITI - USO DELLA CESSIONE PER FINI DIVERSI.*
Nella registrazione di Atti di finanziamento contro cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni, l'aliquota ridotta dello zero venticinque per cento di cui agli artt 4 lettera e) e 28 lettera C) della tariffa allegato a della legge di registro, nel testo modificato dagli artt 1 e 2 legge 4 aprile 1953 n 261, non e applicabile quando dall' atto risulti la possibilita di utilizzare la cessione per fini diversi dall'operazione nell'atto stesso specificata. (V 479/73, mass n 362486; 475/73, mass n 362481; (V 760/71, mass n 350579; 413/71, mass nn 350014, 350015).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)