Sez. 1, Sentenza n. 11796 del 29/11/1993 (Rv. 484526 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Sindaco - Autorizzazione a stare in giudizio - Delibera d'urgenza della giunta - Ratifica consiliare - Mancanza - Sopravvenienza nel corso del giudizio della legge n. 142 del 1990 - Ratifica consiliare - Necessità - Esclusione - Intervento dell'organo di controllo - Necessità - Esclusione.
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici
In tema di capacità processuale dei Comuni, relativamente alle cause pendenti per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 (nuovo ordinamento delle autonomie locali) l'autorizzazione a stare in giudizio risulti essere stata data solo dalla giunta con delibera d'urgenza, cui non abbia fatto seguito la ratifica consiliare, il predetto atto di ratifica non è più necessario, poiché la nuova legge non lo richiede, né alla delibera della giunta è applicabile l'art. 46 n. 6 della legge n. 142 del 1990 - per il quale le delibere dichiarate urgenti devono essere trasmesse, a pena di decadenza, all'organo di controllo entro cinque giorni dall'adozione - in quanto tale disposizione riguarda le delibera che siano definite urgenti dalla nuova normativa e non pure quelle di autorizzazione alla lite che (quand'anche adottate in via d'urgenza per il particolare regime vigente all'epoca della loro emissione), non possono essere più ritenute urgenti in forza della nuova disciplina.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)