Sez. 1, Sentenza n. 1429 del 17/12/2008 Ud. (dep. 16/01/2009) Rv. 242481 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE | Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 199 c.p.m.p. - Fatto commesso in udienza davanti alla Corte militare - Presenza di militari in veste di ausiliari di udienza - Irrilevanza - Reato - Esclusione.
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE
In tema di reati militari, è applicabile l'esimente del fatto commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare nel caso in cui l'offesa rivolta da un militare al prestigio, all'onore o alla dignità di un superiore ed in sua presenza avvenga in una situazione del tutto avulsa dal contesto militare, essendo irrilevante sia il rapporto gerarchico intercorrente tra offeso ed offensore sia l'assistenza al fatto di altri militari, presenti per motivi diversi da quelli connessi all'espletamento della funzione istituzionale delle forze armate. (Fattispecie nella quale l'offesa, consistita nell'aver dato l'imputato del "bugiardo" ad un superiore gerarchico, era avvenuta nel corso di un'udienza davanti al tribunale militare mentre l'offeso deponeva come testimone a suo carico ed in presenza di alcuni militari, presenti in aula in veste di ausiliari per la riproduzione fonografica e per l'assistenza al personale civile della cancelleria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Guerra art. 47, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 189 com. 2, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 199, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 226, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)