Sez. 5, Sentenza n. 19358 del 21/02/2013 Cc. (dep. 06/05/2013) Rv. 255381 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Pertinenzialità dei beni - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356 é irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non é esclusa, oltre che per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui é intervenuta condanna, anche laddove per quegli stessi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione. (Fattispecie in tema di cespiti facenti capo a persona assolta dal reato di associazione a delinquere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)