Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 18/02/2009 Cc. (dep. 13/03/2009) Rv. 243493 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Ipotesi particolare di confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. n. 356 del 1992 - Momento di acquisizione dei beni - Irrilevanza.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Il sequestro e la confisca ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modd. nella L. 7 agosto 1992 n. 356, possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui รจ intervenuta condanna e che abbiano un valore superiore al provento del medesimo reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)