Sez. 5, Sentenza n. 11509 del 03/10/2000 Ud. (dep. 10/11/2000) Rv. 217280 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Giudizio di appello - Dichiarazione di estinzione del reato - Pronuncia sugli interessi civili nel caso di assoluzione dell'imputato in primo grado - Possibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
L'azione civile risarcitoria, esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha provocato danno, può essere accolta soltanto in presenza di una sentenza di condanna dell'imputato; ne deriva che ove nel giudizio di impugnazione il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione od amnistia, la decisione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 538 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)