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Sez. 3, Sentenza n. 7816 del 01/12/2005 Ud. (dep. 06/03/2006) Rv. 233099 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Avvenuta pronuncia di condanna prima dell'intervenuta prescrizione - Necessità - Condanna pronunciata solo in sede di appello e successivamente annullata con rinvio - Potere e dovere del giudice di rinvio, nel dichiarare estinto il reato, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233099-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - secondo cui la Corte d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto un reato per amnistia o prescrizione, decidono comunque sull'impugnazione ai soli effetti civili, quando vi sia stata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni in favore della parte civile - tale condizione può dirsi sussistente solo quando si sia in presenza di condanna validamente pronunciata, per cui essa è da escludere nel caso in cui, assolto l'imputato in primo grado e condannato in appello, la sentenza d'appello sia stata annullata con rinvio dalla corte di cassazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima la decisione del giudice di rinvio il quale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, aveva tuttavia ritenuto sussistente la civile responsabilità degl'imputati, condannandoli quindi al risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)