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Sez. 2, Sentenza n. 9245 del 14/11/2003 Ud. (dep. 01/03/2004) Rv. 228380 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Giudice di appello che dichiari estinto il reato - Valutazione della responsabilità dell'imputato ai fini civili - Necessità.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228380-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; al fine di tale decisione tutti i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)