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Sez. 5, Sentenza n. 3513 del 11/03/2002 (Rv. 552981 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Nullità - Sanatoria prevista per gli atti processuali - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552981-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

L'avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale, né funzionale al processo, poiché non ad esso, ma alla presentazione del ricorso alla commissione tributaria, si correla l'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Ne deriva che alla notificazione dell'avviso di accertamento non è applicabile la disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la cartella esattoriale per invalidità degli atti presupposti non è idonea ad escludere la possibilità di rilevare le denunciate nullità della loro notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)