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Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 23/04/2008 (Rv. 602931 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Natura processuale - Esclusione - Conseguenze - Notificazione - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602931-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

L'avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale, nè funzionale al processo, poichè non ad esso, ma alla presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria, si correla l'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Ne discende che alla notificazione dell'avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d'ufficio delle nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)