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Sez. L, Sentenza n. 1632 del 11/03/1980 (Rv. 405227 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE - ESTENSIONE ALLO STATO GIURIDICO ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO AZIENDALE COSTITUENTE IL RISULTATO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NATURA - NORME DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE ED ALLA RETROATTIVITA DEL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405227-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE - ESTENSIONE ALLO STATO GIURIDICO ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO AZIENDALE COSTITUENTE IL RISULTATO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NATURA - NORME DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE ED ALLA RETROATTIVITA DEL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Poiche per la disciplina del rapporto di lavoro gli enti pubblici economici sono assoggettati alla normativa propria del lavoro privato nell'impresa, il loro potere di autorganizzazione non puo riguardare lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti, riservato esclusivamente all'autonomia collettiva anche per quanto attiene alla risoluzione del rapporto di lavoro e alle sanzioni disciplinari. Sicche ove il contenuto di un regolamento aziendale (nella specie, regolamento del personale del Banco di Napoli) sia il risultato della contrattazione collettiva, esso fornisce soltanto la fonte di cognizione delle clausole collettive. Pertanto sono legittime quelle norme del regolamento che abbiano per specifico oggetto il rapporto di lavoro ed in particolare la possibilita di sospensione cautelare del dipendente e la retroattivita del provvedimento di licenziamento disciplinare, ove siano previste specifiche formalita e precisi termini procedimentali con garanzie d'intervento dell'interessato - salvo, sempre il suo diritto alla successiva impugnazione del provvedimento davanti all'AGO.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2201, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)