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Sez. 1, Sentenza n. 45379 del 27/10/2004 Cc. (dep. 23/11/2004) Rv. 231025 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere motivata con il giudicato cautelare, a fronte di fatti sopravvenuti non valutati - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie: delitto associativo di banda armata (art. 306 cod. pen.).
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231025-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - IN GENERE

E illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale - in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. - rigetti, opponendo l'esistenza del giudicato cautelare, l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere, senza valutare e dar conto, con congrua motivazione, dei fatti sopravvenuti; infatti, l'operatività della preclusione processuale (o giudicato cautelare) - limitata, comunque, allo stato degli atti - è strettamente connessa al contenuto dell'art. 299, commi primo e secondo, cod. proc. pen., che attribuisce alle misure cautelari coercitive una precisa connotazione dinamica, nel senso che i relativi provvedimenti de libertate devono essere costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di procedere ad una rivalutazione globale, "anche per fatti sopravvenuti", del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all'entità del fatto o alla sanzione irrogabile. (In applicazione del principio sopra enunciato, la Corte ha ritenuto, censurando l'ordinanza impugnata, che la modificazione della situazione esistente all'atto di applicazione della misura - ravvisata in un complesso di elementi, identificati nella risalenza del tempo del reato contestato (banda armata ex art. 306 cod. pen.) nel comportamento dell'indagato che aveva fatto plurime dichiarazioni di condanna dell'omicidio politico e di rifiuto della lotta armata nonché nella durata della carcerazione legittimi l'inoperatività dello sbarramento del giudicato cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)