Sez. L, Sentenza n. 9502 del 15/09/1990 (Rv. 469283 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI DI INVALIDITÀ - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - RILEVANZA NEI GIUDIZI IN CORSO INTRODOTTI ANTERIORMENTE - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ DI LAVORO E NON A QUELLA DI GUADAGNO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI DI INVALIDITÀ - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - RILEVANZA NEI GIUDIZI IN CORSO INTRODOTTI ANTERIORMENTE - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ DI LAVORO E NON A QUELLA DI GUADAGNO - NECESSITÀ.*
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, che ha introdotto modifiche sostanziali nella disciplina dell'Invalidità pensionabile in regime di Assicurazione obbligatoria gestita dall'i.N.P.S. - consistenti nella istituzione di due diversi tipi di prestazione, quali l'assegno ordinario di Invalidità e la pensione ordinaria di inabilità, con la previsione, per ciascuno di essi, di specifici presupposti ed effetti, nonché di condizioni per il riconoscimento ed il mantenimento del relativo diritto che li differenziano profondamente dalla precedente pensione di Invalidità -, il giudice che riconosca il diritto dell'assicurato ad una delle suddette prestazioni deve tener conto di tale sostanziale differenza, con la conseguenza che, anche se il giudizio sia stato introdotto in data anteriore alla entrata in vigore della nuova disciplina per conseguire la pensione di Invalidità secondo la pregressa disciplina normativa, il diritto stesso deve essere accertato alla stregua dei parametri e requisiti legali propri di siffatte prestazioni, fra i quali particolare rilievo assume il riferimento, ai fini della valutazione del grado di inabilità, alla capacità di lavoro e non più alla capacità di guadagno. (V 8408/87, mass n 455946; (V 5826/68, mass n 460338).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)