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Sez. L, Sentenza n. 5826 del 27/10/1988 (Rv. 460338 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CAPACITÀ DI LAVORO EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - DISTINZIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO DELL'ASSICURATO ACCERTATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CIT. - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1988-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460338-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CAPACITÀ DI LAVORO EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - DISTINZIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO DELL'ASSICURATO ACCERTATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CIT. - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO.*

Con riguardo alla disciplina legale dell'Invalidità pensionabile la legge 12 giugno 1984 n. 222 ha innovato il presupposto per l'attribuzione dell'assegno ordinario di Invalidità richiedendo che la misura della riduzione dell'inabilità del lavoratore assicurato (ancorché confermata nel limite minimo di due terzi) sia valutata con riferimento alla capacità di lavoro, e non più alla capacità di guadagno che invece teneva conto anche di fattori estrinseci ragguagliabili all'ambiente, al mercato del lavoro, alla possibilità di utile indirizzo ad un'attività congeniale rapportata alle caratteristiche locali. Di tale differenza sostanziale deve tener conto il giudice che riconosca il diritto dell'assicurato al suddetto beneficio in data successiva all'entrata in vigore della legge citata, ancorché il giudizio sia stato promosso prima di tale data per conseguire la pensione di Invalidità in forza della normativa precedente. (V 1605/87, mass n. 451016; (V 101/87, mass n. 449893).*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)