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Sez. 1, Sentenza n. 1473 del 10/03/1995 Cc. (dep. 15/09/1995) Rv. 202467 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | Pericolo - Sussistenza concreta - Probabile verificarsi dell'evento che aggravi o protragga le conseguenze del reato - Valutazione del caso specifico - Possibilità in astratto - Esclusione - Fattispecie: sequestro di esercizio commerciale.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202467-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità

Il pericolo - cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen. (oggetto del sequestro preventivo) - quale base per l'applicazione della misura cautelare, deve avere carattere di concretezza, nel senso che, pur concernendo eventi non ancora realizzati, vi sia fondata ragione di temere l'imminente e probabile verificarsi, alla stregua di elementi pertinenti a ciascun caso specifico. Non può trattarsi, pertanto, di pericolo soltanto astrattamente ipotizzabile, che in tal caso non legittima la sottrazione, anche solo temporanea, del bene all'avente diritto. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame con cui si rigettava la richiesta di revoca di sequestro preventivo - disposto su un manufatto per la mancanza della formale autorizzazione di abitabilità - sebbene fosse stata rilasciata autorizzazione alla vendita ed alla somministrazione di sostanze alimentari nel medesimo manufatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)