Sez. 5, Sentenza n. 3662 del 15/07/1996 Cc. (dep. 30/09/1996) Rv. 205877 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Cosiddette contestazioni "a catena" - Decorrenza del termine dall'esecuzione della prima ordinanza - Operatività del principio nell'ambito di diversi procedimenti - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
La disposizione di cui all'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen., finalizzata ad evitare l'artificioso prolungamento dei termini di custodia cautelare mediante le cosiddette "contestazioni a catena", non è applicabile alle ipotesi in cui i diversi provvedimenti coercitivi siano emessi con riferimento a reati connessi per i quali, tuttavia, pendano fin dall'origine distinti procedimenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)