diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 22/12/1992 (Rv. 480088 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami | Beni acquisiti all'attivo - Vendita - Provvedimenti del giudice delegato - Reclamo al Tribunale fallimentare - Reclamo e ordine di comparizione delle parti - Notificazione al comitato dei creditori - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480088-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami

In sede di reclamo al Tribunale fallimentare, contro i provvedimenti resi dal giudice delegato in tema di vendita dei beni acquisiti all'attivo, ai sensi dell'art. 26 legge fall. (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1981), l'osservanza del principio del contraddittorio richiede che il reclamo ed il provvedimento che ordina la comparizione delle parti per la decisione in camera di consiglio siano notificati - spontaneamente dal reclamante o, in difetto, su ordine del tribunale, ed a pena di inammissibilità del rimedio - al curatore fallimentare ed ai soggetti che, con riferimento alla specifica materia che costituisce oggetto del giudizio, sono destinatari degli effetti della decisione, e non anche al comitato dei creditori, il quale non ha nessun potere di gestione attiva o di rappresentanza del fallimento, ma solo una funzione interna, consultiva e di controllo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)