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Sez. L, Sentenza n. 920 del 06/02/1984 (Rv. 433115 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO PRESTATO IN MODO AUTONOMO E SEPARATO PRESSO DUE DATORI DI LAVORO - PRETESE DEL LAVORATORE AZIONATE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDANNA IN VIA SOLIDALE DEI DATORI DI LAVORO - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA UNO DI ESSI SOLTANTO - CONSEGUENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PER LA PARTE NON IMPUGNATE - NECESSITÀ - INTEGRAZIONI DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433115-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO PRESTATO IN MODO AUTONOMO E SEPARATO PRESSO DUE DATORI DI LAVORO - PRETESE DEL LAVORATORE AZIONATE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDANNA IN VIA SOLIDALE DEI DATORI DI LAVORO - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA UNO DI ESSI SOLTANTO - CONSEGUENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PER LA PARTE NON IMPUGNATE - NECESSITÀ - INTEGRAZIONI DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

La situazione creata dal mero collegamento economico fra più soggetti giuridici, aventi ciascuno propria titolarità di rapporti e svolgenti ciascuno in modo autonomo e separato la propria attività imprenditoriale, in caso di pretese azionate nei confronti di entrambi dal lavoratore subordinato che abbia prestato la sua opera sia presso l'uno che presso l'altro, senza che sia al riguardo prospettata un'ipotesi di "comando" o "distacco", non integra un litisconsorzio necessario derivante da unicità di posizioni fra i vari soggetti in causa, ma un litisconsorzio facoltativo, potendo ciascuno dei datori di lavoro, successivamente e distintamente titolari dei relativi rapporti, far valere e tutelare una propria autonoma e distinta posizione senza alcuna necessità di unitaria difesa con gli altri. Pertanto, anche nel caso in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato una condanna in solido di costoro, il gravame proposto da uno solo di essi, non impedisce il passaggio in giudicato, nei confronti dell'altro condannato non impugnante, della sentenza contenente detta pronunzia, né impone al giudice di appello di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.. (V 2655/83, mass n 427541; (V 1417/80, mass n 404961; (V 238/77, mass n 383763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)