Sez. L, Sentenza n. 238 del 17/01/1977 (Rv. 383763 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO CON SOCIETA COLLEGATE - COMANDO DEL DIPENDENTE ALLA SOCIETA COLLEGATA - NATURA - CONTINUITA SOSTANZIALE DELL'ORIGINARIO CONTRATTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO CON SOCIETA COLLEGATE - COMANDO DEL DIPENDENTE ALLA SOCIETA COLLEGATA - NATURA - CONTINUITA SOSTANZIALE DELL'ORIGINARIO CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Nel rapporto di impiego con societa collegate, la natura del comando del dipendente dalla societa da cui dipende a quella collegata deve essere sempre valutata relativamente all'intensita del collegamento giuridico ed economico esistente fra i due organismi aziendali - quello che dispone il comando e quello a beneficio del quale esso e effettuato - ed al dominio esercitato dall'una impresa sull'altra. Pertanto, la preminenza dell'impresa che assegna il dipendente ad un'altra, nonche il permanere immutato di tale posizione dominante, comportano in realta un tale legame fra le due aziende da costituire fra le stesse un complesso unitario, nell'ambito del quale, pur con la formale distinzione dei rapporti di lavoro, sussiste in effetti una continuita sostanziale dell'originario contratto di prestazione d'opera con una fittizia successione del soggetto datore di lavoro, dal momento che un gruppo di societa, aventi ciascuna autonoma personalita, ma costituite a tutela di comuni interessi economici, puo essere considerato unitario, se non sotto il profilo giuridico, certamente sotto quello economico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)