Sez. 1, Sentenza n. 35498 del 29/09/2020 Cc. (dep. 11/12/2020) Rv. 280203 - 02
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Artt. 216 e 223 legge fall. - Automatismo applicativo delle pene accessorie - Contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e 223 legge fall., per preteso contrasto con gli artt. 3, 27 e 41 Cost. nella parte in cui prevedono che le pene accessorie dai predetti articoli contemplate conseguano automaticamente all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta, atteso che le misure interdittive ed inabilitative in cui tali pene consistono, incidendo su posizioni soggettive dell'imputato - quali la libertà di iniziativa economica ed il diritto al lavoro - in ragione degli illeciti commessi proprio nell'esercizio dell'attività di impresa, svolgono una funzione spiccatamente preventiva, avente fondamento nella presunzione di pericolosità del medesimo, che con dette misure il legislatore non irragionevolmente ha inteso contenere.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 35, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)