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Sez. 5 - , Sentenza n. 7034 del 24/01/2020 Ud. (dep. 21/02/2020) Rv. 278856 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Pene accessorie fallimentari - Determinazione nella misura massima prevista dalla legge - Sindacabilità da parte della Corte di cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278856-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice fondata sulla reiterazione delle condotte di frode in danno dei creditori, sul pregiudizio per la massa dei creditori e sui precedenti penali dell'imputato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 4, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)