Sez. U, Sentenza n. 10509 del 06/10/1995 (Rv. 494186 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A.; I.N.A.M.) | Domanda del dipendente diretta al conseguimento di un inquadramento superiore in relazione alle mansioni svolte - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A.; I.N.A.M.)
La controversia promossa dal dipendente di un ente pubblico economico per conseguire, in relazione alle mansioni espletate, un superiore inquadramento, nonché le corrispondenti differenze retributive, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe diritti attinenti ad un rapporto di lavoro di natura privatistica, dei quali i provvedimenti generali adottati dal datore di lavoro nell'esercizio dei suoi poteri di autorganizzazione non determinano alcun affievolimento, ponendosi come meri presupposti esterni dello svolgimento di detto rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)