Sez. 5, Sentenza n. 19445 del 30/09/2015 (Rv. 636546 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Capacità di stare in giudizio - Ente locale - Potere di rappresentanza processuale - Dirigente dell'ufficio tributi o titolare della posizione organizzativa di appartenenza di detto ufficio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione introdotta dal d.l. n. 44 del 2005, convertito in legge n. 88 del 2005, ed applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore), l'ente locale, nei cui confronti é proposto il ricorso, può stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, anche in grado di appello, mediante il Dirigente l'Ufficio Tributi, da intendersi come il Dirigente responsabile dell'Ufficio dello specifico tributo oggetto di lite.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 3 bis, Legge 31/05/2005 num. 88 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)