Sez. 5, Sentenza n. 1915 del 30/01/2007 (Rv. 596118 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Capacità di stare in giudizio - Comune di Roma - Rappresentanza processuale - Spettanza - Ai dirigenti comunali dinanzi alle commissioni tributarie - Al Sindaco dinanzi alla Corte di cassazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nel Comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello Statuto comunale, approvato con delibera consiliare n. 122 del 17 luglio 2000 (successivamente integrato con delibera n. 22 del 19 gennaio 2001), e dall'art. 3 del Regolamento approvato con delibera di Giunta n. 130 del 25 febbraio 2000 (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello Statuto. Per quanto, invece, riguarda il ricorso per cassazione, il sindaco è l'unico legittimato a rappresentare il medesimo Comune di Roma ed a conferire la procura speciale al difensore, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 24, comma 1, dello Statuto ed in conformità all'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)