Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007 (Rv. 599223 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Capacità di stare in giudizio - Ente locale - Potere di rappresentanza processuale - Dirigente dell'ufficio tributi o titolare della posizione organizzativa di appartenenza di detto ufficio - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art.3 bis, comma 1, d.l. 31 marzo 2005 n.44, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005 n.88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il comma 3 dell'art.11, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi; mentre il comma 2 dell'articolo 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dal dirigente del servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 11, Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)