Sez. U, Sentenza n. 16626 del 27/07/2007 (Rv. 598254 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato relativa all'attività riconducibile ai provvedimenti giurisdizionali - Criteri di valutazione - Individuazione - Accertamento demandato al giudice disciplinare - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare a carico di magistrato che sia riferibile ad addebiti riconducibili alla sua attività provvedimentale non si valuta la correttezza in sé di un determinato provvedimento che sia stato redatto dallo stesso incolpato, bensì la condotta del magistrato medesimo, cioè il suo impegno intellettuale e morale congiuntamente alla sua dedizione alla sua funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio. L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, infatti, che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare del magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, e rischi perciò di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario. Per stabilire allora se ricorra o meno la responsabilità disciplinare è necessario accertare se il provvedimento costituisca un sintomo di negligenza o di inammissibile imperizia del giudice, come tale suscettibile di quella negativa incidenza sull'indicato prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno confermato l'impugnata sentenza disciplinare con la quale, in relazione alla reiezione di un provvedimento di riapertura di un fallimento, era stata ravvisata la responsabilità disciplinare del magistrato fallimentare incolpato, che aveva contribuito in modo determinante alla conseguente deliberazione collegiale, non già nel fatto che con detto provvedimento si fosse potuto eventualmente violare l'art. 121 legge fall., bensì nell'inescusabile negligenza che in esso si era manifestata, perché fondato su presupposti inesistenti, adottandosi in proposito una motivazione solo apparente e basata su un macroscopico travisamento dei fatti).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)