Sez. U, Sentenza n. 1161 del 09/11/2000 (Rv. 541508 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Incontrovertibile inaccettabilità dell'interpretazione seguita - Idoneità dell'atteggiamento a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario - Necessità - Aspetti rilevanti - Estremi - Fattispecie relativa ad archiviazioni operate da magistrati militari.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Per determinare la responsabilità disciplinare di un magistrato, per comportamenti tenuti in occasione del compimento di atti del suo ufficio, non è sufficiente la violazione (anche sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge che egli sarebbe stato tenuto ad osservare, poiché in tale maniera al giudice disciplinare sarebbe dato il potere di imporre al magistrato la propria interpretazione della legge - in contraddizione con il principio di cui all'art. 101 Cost., sulla soggezione del medesimo solo alla legge -, ma è necessario indagare se il comportamento sia espressivo di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario, valutandone le modalità e il contesto, e, specificamente, verificando la sussistenza in primo luogo di una incontrovertibile difformità della seguita interpretazione della norma dalle interpretazioni della stessa già prospettate o ragionevolmente possibili, ed inoltre esaminando le situazioni e le difficoltà in cui il magistrato ha operato, nonché la considerazione che nell'ambiente si può avere avuto del comportamento tenuto. (Nella specie si era proceduto nei confronti di due magistrati della magistratura militare, cui era addebitato, rispettivamente, di avere chiesto e di avere disposto l'archiviazione di numerosi procedimenti senza il compimento di indagini o senza avere atteso l'esito delle stesse; la S.C., confermando la sentenza di assoluzione del Consiglio della Magistratura militare, ha ritenuto la congruità della sua motivazione, poiché il giudice disciplinare in sostanza aveva inteso dire che nel complesso i comportamenti degli incolpati erano stati adeguati alle circostanze del caso).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)