Sez. 1, Sentenza n. 3624 del 29/05/1986 (Rv. 446532 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE - SENTENZA RESA IN MATERIA DI CREDITI DI LAVORO - INAPPELLABILITÀ - SENTENZA N. 69 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RICORSI PER CASSAZIONE PROPOSTI PRIMA DI DETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ - APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - DECORRENZA DEI TERMINI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE - SENTENZA RESA IN MATERIA DI CREDITI DI LAVORO - INAPPELLABILITÀ - SENTENZA N. 69 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RICORSI PER CASSAZIONE PROPOSTI PRIMA DI DETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ - APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - DECORRENZA DEI TERMINI.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1982 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 99 ultimo comma della legge fallimentare, nella parte in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro in Sede di opposizione allo stato passivo - è inammissibile il ricorso per Cassazione direttamente proposto contro la pronuncia del tribunale fallimentare nella suddetta materia. Tale principio trova applicazione anche quando il ricorso sia anteriore alla indicata declaratoria di incostituzionalità, poiché la regola "tempus regit actum" opera per i casi di successione di leggi e non per quelli di vizi originari della medesima. Ma, in dette ipotesi, la proposizione del ricorso vale a preservare la pendenza del rapporto processuale, con la conseguenza che la sentenza del tribunale resta appellabile nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della pronuncia d'inammissibilità del ricorso stesso. (V 2274/84, mass n 434324; (V 4315/82, mass n 422286; (Conf 4688/85, mass n 442131).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)