Sez. 1, Sentenza n. 4688 del 13/09/1985 (Rv. 442131 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE - SENTENZA RESA IN MATERIA DI CREDITI DI LAVORO - INAPPELLABILITÀ - SENTENZA N. 69 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RICORSI PER CASSAZIONE PROPOSTI PRIMA DI DETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ - APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - DECORRENZA DEI TERMINI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE - SENTENZA RESA IN MATERIA DI CREDITI DI LAVORO - INAPPELLABILITÀ - SENTENZA N. 69 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RICORSI PER CASSAZIONE PROPOSTI PRIMA DI DETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ - APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE - DECORRENZA DEI TERMINI.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1982, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 99 ultimo comma della legge fallimentare nella parte in cui sancisce la inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro in Sede di opposizione allo stato passivo, deve dichiararsi inammissibile il ricorso per Cassazione, ove proposta direttamente contro la pronuncia del tribunale fallimentare nella suddetta materia. Tale principio trova applicazione anche quando il ricorso sia anteriore all'indicata declaratoria d'incostituzionalità, tenuto conto che la regola "tempus regit actum" opera per i casi di successione di leggi e non per quelli di vizi originari delle medesime, ma, in detta ipotesi, la proposizione del ricorso vale a preservare la pendenza del rapporto processuale, con la conseguenza che la sentenza del tribunale fallimentare resta appellabile nel termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione della pronuncia d'inammissibilità del ricorso stesso. (V 2274/84, mass n 434324; (V 4315/82, mass n 422286).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)