Sez. U, Sentenza n. 11170 del 13/12/1996 (Rv. 501318 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE A RICORRERE O A RESISTERE | Navigazione marittima - Porti - Ordinanze della Capitaneria di Porto sulla necessità di ricorrere ai servizi di rimorchio gestiti dall'apposito concessionario - Natura giuridica - Atti amministrativi generali - Posizioni giuridiche degli utenti - Interesse legittimo - Limiti - Giurisdizione del giudice amministrativo - Contestazione della idoneità dell'interesse del soggetto ricorrente - Questione di legittimazione e merito - Configurabilità - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione - Fattispecie relativa alle operazione di petroliere presso piattaforme petrolifere nella rada del Porto di Fiumicino.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE A RICORRERE O A RESISTERE
I provvedimenti amministrativi emessi dalla Capitaneria di Porto al fine di regolare l'utilizzazione dei servizi di rimorchio e l'ambito di operatività della relativa concessione, e, in genere, la utilizzazione dei servizi portuali, costituiscono atti amministrativi generali, aventi la finalità di assicurare efficienza e funzionalità alle attività portuali, con ampi margini di valutazioni discrezionali, nell'ambito delle disposizioni dettate dal codice della navigazione e dalle relative leggi speciali, e quindi rispetto a tali provvedimenti le posizioni soggettive di coloro che si debbono avvalere dei servizi dai medesimi regolamentati si differenziano da quelle della collettività in genere ed assumono la consistenza di interessi legittimi. Ne consegue che la giurisdizione in ordine alla loro impugnazione appartiene al giudice amministrativo (salva l'interferenza di posizioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario nel caso di instaurazione di rapporti negoziali), e al riguardo non rileva la contestazione circa la effettiva sussistenza di una posizione di interesse legittimo - e non invece di interesse di fatto - in capo al soggetto che in concreto abbia fatto ricorso davanti al giudice amministrativo per l'annullamento dei provvedimenti (in relazione alla sua posizione giuridica rispetto all'espletamento dei servizi disciplinati), poiché la relativa questione non incide sull'astratta configurabilità di una posizione di interesse legittimo, ma riguarda la legittimazione, e, cioè, il fondamento della domanda. (Fattispecie relativa ad ordinanze con cui, in relazione alle operazioni di ormeggio, carico, scarico, disormeggio, di petroliere presso piattaforme petrolifere situate nella rada antistante il Porto di Fiumicino, la Capitaneria di Porto aveva prescritto l'utilizzazione dell'assistenza di un rimorchiatore - e non di un generico mezzo nautico adeguato -, e quindi delle prestazioni del locale concessionario dei servizi di rimorchio. Annullate tali ordinanze da parte del Consiglio di Stato su ricorso delle Soc. Fina Italiana e Raffinerie di Roma, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, in quanto non effettivamente coinvolgente una questione di giurisdizione, il ricorso davanti ad essa proposto dal soggetto concessionario dei servizi di rimorchio, deducente che le citate società non erano titolari non di un interesse legittimo, ma di un'interesse derivato, rivestendo la qualità non di armatori ma di proprietari del carico e di noleggiatori delle navi interessate alle operazioni).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)