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Sez. U, Sentenza n. 880 del 06/02/1984 (Rv. 433082 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - CONDIZIONI E TARIFFE PER L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI - PROVVEDIMENTI RELATIVI EMESSI DA UN ENTE AUTONOMO DEL PORTO - NATURA - FUNZIONE - CORRELATIVE POSIZIONI SOGGETTIVE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - INTERESSI LEGITTIMI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITÀ DI UNO DEI DETTI PROVVEDIMENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA DEDOTTA APPARTENENZA DELL'ATTORE ALLA CATEGORIA DEGLI OPERATORI PORTUALI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433082-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - CONDIZIONI E TARIFFE PER L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI - PROVVEDIMENTI RELATIVI EMESSI DA UN ENTE AUTONOMO DEL PORTO - NATURA - FUNZIONE - CORRELATIVE POSIZIONI SOGGETTIVE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - INTERESSI LEGITTIMI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITÀ DI UNO DEI DETTI PROVVEDIMENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA DEDOTTA APPARTENENZA DELL'ATTORE ALLA CATEGORIA DEGLI OPERATORI PORTUALI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

I provvedimenti emessi da un ente autonomo del porto (nella specie, di Trieste), in tema di condizioni e tariffe dei servizi portuali, integrano Atti amministrativi diretti ad assicurare esigenze pubblicistiche di efficienza e funzionalità delle attività portuali, a fronte dei quali le posizioni soggettive degli operatori economici, nei cui processi produttivi si inserisce l'impiego dei servizi medesimi, si differenziano da quelle della collettività in genere, ed assumono natura e consistenza di interessi legittimi. Ne consegue che la domanda, con cui detti operatori impugnino per illegittimità uno di quei provvedimenti, prima che esso trovi attuazione in specifici rapporti negoziali (sì da interferire su posizioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario), spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tale principio non trova deroga per il caso in cui sia in contestazione la pretesa appartenenza dell'attore all'indicata categoria degli operatori portuali (nella specie, sotto il profilo della sua qualità di spedizioniere, e, quindi, di utente non in proprio, ma per conto dei clienti), trattandosi di questione attinente alla legittimazione all'Azione, da definirsi con la decisione sul merito della domanda da parte del giudice munito di giurisdizione alla stregua della natura della posizione fatta valere in giudizio. (V 727/75, mass n 374069; (Conf 5077/81, mass n 415874).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 09/07/1967 num. 589 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)