Sez. U, Sentenza n. 5077 del 11/09/1981 (Rv. 415874 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - CONDIZIONI E TARIFFE PER L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI - PROVVEDIMENTI RELATIVI EMESSI DA UN ENTE AUTONOMO DEL PORTO - NATURA - FUNZIONE - CORRELATIVE POSIZIONI SOGGETTIVE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - INTERESSI LEGITTIMI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITÀ DI UNO DEI DETTI PROVVEDIMENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA DEDOTTA APPARTENENZA DELL'ATTORE ALLA CATEGORIA DEGLI OPERATORI PORTUALI - ININFLUENZA.*
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - CONDIZIONI E TARIFFE PER L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI - PROVVEDIMENTI RELATIVI EMESSI DA UN ENTE AUTONOMO DEL PORTO - NATURA - FUNZIONE - CORRELATIVE POSIZIONI SOGGETTIVE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - INTERESSI LEGITTIMI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITÀ DI UNO DEI DETTI PROVVEDIMENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA DEDOTTA APPARTENENZA DELL'ATTORE ALLA CATEGORIA DEGLI OPERATORI PORTUALI - ININFLUENZA.*
I provvedimenti emessi da un ente autonomo del porto (nella specie di Trieste), in tema di condizioni e tariffe per la utilizzazione dei servizi portuali, integrano Atti amministrativi generali, diretti al fine pubblico di assicurare efficienza e funzionalità alle attività portuali, a fronte dei quali le posizioni soggettive degli operatori economici, nei cui processi produttivi si inserisce l'impiego dei servizi medesimi, si differenziano da quelle della collettività in genere (interessi semplici o di mero fatto), ed assumono natura e consistenza di interessi legittimi, in considerazione dell'incidenza che i provvedimenti stessi esplicano sui programmi e sulle scelte di essi operatori. Ne consegue che la domanda, con cui questi ultimi impugnino per illegittimità uno di detti provvedimenti, prima che trovi attuazione in specifici rapporti negoziali (con interferenza su posizioni di diritto soggettivo tutelabili dinanzi al giudice ordinario), spetta alla giurisdizione generale del giudice amministrativo. Tale principio non trova deroga per il caso in cui la controversia ponga in discussione la dedotta appartenenza dell'attore all'indicata categoria degli operatori portuali (nella specie, sotto il profilo della sua qualità di spedizioniere, e, quindi, di utente non in proprio ma per conto dei clienti), trattandosi di questione non rilevante sull'astratta configurabilità della suddetta posizione di interesse legittimo, né idonea a degradare la medesima a mero interesse di fatto non suscettibile di tutela giurisdizionale, ma esclusivamente attinente ai presupposti della legittimazione della Azione, e, cioè, al fondamento della domanda. (V. 727/75, mass. N. 374069; (V. 2127/74, mass. N. 370449; (V. 1094/74, mass. N. 369059).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 09/07/1967 num. 589 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)