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Sez. 1, Sentenza n. 9472 del 08/09/1995 (Rv. 493954 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Ingiunzione di pagamento dell'imposta evasa - Opposizione per insussistenza del reato documentata dalla sentenza istruttoria di proscioglimento - Termine di proposizione.
Stato
decisa il 1995-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493954-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

In tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento dell'imposta evasa basata sull'insussistenza di responsabilità per il reato di contrabbando, provata da sentenza istruttoria di proscioglimento per non aver commesso il fatto, deve essere proposta dall'ingiunzione nel termine perentorio fissato dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, operando in difetto la decadenza comminata dalla legge, atteso che l'addotta estraneità al reato non si pone come contestazione "in radice" del potere impositivo, che non è in alcun modo collegato al preventivo accertamento del reato in sede penale, ma si colloca, invece, nell'ambito della contestazione di merito dei presupposti dell'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)