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Sez. L, Sentenza n. 10301 del 22/11/1996 (Rv. 500717 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notificazione presso il procuratore domiciliatario di un soggetto deceduto anziché di quello dell'erede subentrato nel processo - Inesistenza - Sanatoria mediante rinnovazione - Inammissibilità - Costituzione in giudizio dell'erede - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500717-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

La notificazione dell'impugnazione effettuata presso il procuratore domiciliatario di un soggetto deceduto, anziché di quello dell'erede subentrato nel processo in luogo del defunto ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., è inesistente, in quanto eseguita in luogo e presso persona che non ha alcun riferimento con il destinatario, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, senza possibilità di sanatoria mediante rinnovazione. Nè può avere rilievo l'avvenuta costituzione nel giudizio di impugnazione dell'erede cui doveva essere notificato l'atto d'impugnazione, perché la "vocatio in ius" di un soggetto non legittimato è inesistente perciò non suscettibile di sanatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)