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Sez. 1, Sentenza n. 11799 del 21/11/1998 (Rv. 520938 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione a soggetto privo della rappresentanza processuale (ovvero privo della qualità di domiciliatario) della parte - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Fattispecie in tema di fallimento.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520938-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La notificazione dell'impugnazione ad un soggetto sfornito sia della rappresentanza processuale della parte, sia della qualità di domiciliatario della stessa comporta (non la semplice nullità ma) l'inesistenza della notificazione, in quanto eseguita presso un soggetto, ed in un luogo, privi di qualsivoglia riferimento con il destinatario dell'atto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie, il creditore di un fallimento propose reclamo, ex art. 119 legge fall., avverso il decreto di chiusura della procedura concorsuale, notificandolo alla società fallita - nonostante quest'ultima non fosse ancora tornata "in bonis" per mancata scadenza del termine di impugnazione del decreto di chiusura - ed al fallimento. Costituitosi, dinanzi alla Corte di appello, soltanto il fallito - nonostante la Corte stessa, nell'intestazione del provvedimento, avesse dato erroneamente atto di una inesistente costituzione dinanzi a sè anche del fallimento - e respinto nel merito il reclamo, il creditore propose ricorso per cassazione notificandolo sì al fallimento, ma soltanto presso il procuratore domiciliatario del fallito. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, e nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha osservato, ancora, come quest'ultimo soggetto non fosse legato da alcun nesso con la parte destinataria della notificazione, con conseguente, insanabile inesistenza di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)