Sez. L, Sentenza n. 978 del 03/02/1987 (Rv. 450598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12, N. 2, LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DETERMINATA DA EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - IMPRESE INDUSTRIALI - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12, N. 2, LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DETERMINATA DA EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - IMPRESE INDUSTRIALI - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*
Nella formulazione dell'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164 - il quale prevede che le imprese industriali che si avvalgono degli interventi d'integrazione salariale siano esonerate dal contributo addizionale in caso di sospensione o riduzione dello orario di lavoro determinate da "eventi oggettivamente non evitabili" - tale espressione (adoperata anche dall'art. 8, secondo comma, della legge 6 agosto 1975 n. 427 ai fini dell'esonero del contributo addizionale a carico delle imprese edili) designa un accadimento (diverso dagli "eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai", giustificanti il ricorso alla integrazione ordinaria ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. A), della stessa legge n. 164 del 1975) che è del tutto estraneo alla sfera dell'imprenditore, anche nel senso dell'imprevedibilità, ed è quindi riconducibile alla nozione di forza maggiore. Un accadimento siffatto - la cui verificazione dev'essere provata, ai sensi dell'art. 2697 codice civile, dall'imprenditore che pretende l'esonero dal contributo addizionale - può essere rappresentato anche dal maltempo, sempreché di questo, trattandosi di imprese industriali (come, nella specie, una società esercente l'attività d'installazione e manutenzione di linee telefoniche ed elettriche) invece che edili, il giudice del merito - cui è riservata una tale valutazione di fatto - accerti nel caso concreto l'imprevedibilità, con la conseguente inevitabilità della sospensione dell'attività lavorativa, avuto riguardo alla specifica organizzazione imprenditoriale ed alla non utilizzabilità delle maestranze in lavorazioni diverse da quelle da svolgersi all'aperto. (V 864/85, mass n 439046; (V 862/85, mass n 439043; (V 862/85, mass n 439044; (V 6098/83, mass n 403897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/06/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/06/1975 num. 164 art. 12, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)