Sez. 3, Sentenza n. 6773 del 18/11/1986 (Rv. 448893 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZA DELL'ESERCIZIO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO AMMINISTRATIVO DEL POTERE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - IMPLICAZIONI - MANCATO ESERCIZIO DI TALE POTERE - CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DEI DIRITTI ED AZIONI CONNESSI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZA DELL'ESERCIZIO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO AMMINISTRATIVO DEL POTERE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - IMPLICAZIONI - MANCATO ESERCIZIO DI TALE POTERE - CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DEI DIRITTI ED AZIONI CONNESSI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE.*
Pur essendo stabilito dalla legge regolatrice delle assegnazioni di appartamenti nelle cooperative edilizie finanziate dallo stato la nullità del contratto di locazione a terzi dell'immobile, qualora l'assegnatario non abbia osservato le condizioni stabilite per procedere alla locazione dell'alloggio cooperativo, detta nullità consegue all'Esercizio del potere di revoca dell'assegnazione, riservato al competente organo amministrativo. Pertanto sino a quando un siffatto potere non sia effettivamente esercitato, l'assegnatario conserva i diritti e le azioni connesse al contratto di locazione, secondo le norme del diritto privato. (V 832/83, mass n 425587; (Conf 529/86, mass n 444126; (Conf 760/83, mass n 425500).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 111, DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)