Sez. 3, Sentenza n. 832 del 29/01/1983 (Rv. 425587 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE - AZIONI RICONNESSE ALL'ESECUZIONE OD ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO - ESERCITABILITÀ DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO LOCATORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONDUTTORE - ESCLUSIONE - RIMEDI AZIONABILI - FATTISPECIE (RECESSO EX ART. 59 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE).*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE - AZIONI RICONNESSE ALL'ESECUZIONE OD ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO - ESERCITABILITÀ DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO LOCATORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONDUTTORE - ESCLUSIONE - RIMEDI AZIONABILI - FATTISPECIE (RECESSO EX ART. 59 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE).*
La nullità assoluta, e rilevabile d'ufficio per gli Atti dispositivi dell'alloggio popolare da parte dell'assegnatario con promessa di futura vendita (d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, art. 17 e legge 5 agosto 1978 n. 457, art. 53) comporta la radicale Invalidità del contratto di locazione dell'alloggio stipulato con un terzo, con la conseguente indisponibilità da parte dell'assegnatario stesso delle azioni riconnesse all'esecuzione o alla risoluzione del rapporto locatizio (nella specie, recesso per necessità professionale del figlio, ai sensi dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392). In tale ipotesi chi vanti la posizione di assegnatario può trovare tutela, ove dimostri il concorso delle relative condizioni, con la rimozione della occupazione che si presenta abusiva in correlazione a quella nullità. (V 4194/78, mass n 393823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)