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Sez. U, Sentenza n. 12671 del 30/05/2007 (Rv. 597954 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sentenza contenente una ricognizione dell'oggetto del giudizio - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597954-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato abbia proceduto alla ricognizione dell'oggetto del giudizio instaurato dinanzi a sè, trattandosi di valutazione in relazione alla quale non può configurarsi una violazione dei limiti esterni della giurisdizione, la quale può intervenire solo quando, individuato l'oggetto della domanda, il giudice ritenga erroneamente sussistente (o insussistente) la sua giurisdizione in ordine alla vertenza da lui stesso identificata. (Nella specie, impugnata la sentenza del TAR per aver dato corso ad un giudizio di ottemperanza riguardante l'esecuzione di un decreto presidenziale reso su ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Consiglio di Stato aveva escluso che si vertesse in materia di giudizio di ottemperanza, affermando che il giudizio aveva ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione di fronte al decreto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)