Sez. 4, Sentenza n. 40903 del 28/06/2016 Ud. (dep. 30/09/2016) Rv. 268227 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Messaggi di posta elettronica non inviati - Natura di documenti informatici - Sequestro - Possibilità - Luogo di esecuzione - Individuazione - Luogo da cui avviene l'accesso tramite l'inserimento della password.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
I messaggi di posta elettronica non inviati dall'utente, ma salvati nella cartella "bozze" del proprio account o in apposito spazio virtuale (come Dropbox o Google Drive), accessibili solo digitando nome utente e password, costituiscono dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che, possono essere sequestrati nel luogo ove avviene l'accesso da parte dell'utente attraverso l'inserimento della password, indipendentemente dalla localizzazione all'estero del provider, dovendosi escludere che si tratti di corrispondenza, soggetta alla disciplina di cui all'artt. 254 cod proc. pen., o di dati informatici detenuti dal provider, sequestrabili nell'ambito della procedura prevista dall'art. 254-bis cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)