Sez. L, Sentenza n. 15878 del 14/08/2004 (Rv. 575718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato - In caso di inadempimento degli obblighi di formazione - Rilevanza dell'inadempimento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di contratto di formazione e lavoro, la previsione - di cui all'art. 3, comma nono, del D.L. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984 - della sanzione della trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato fin dalla data della sua instaurazione, per il caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, rappresenta una deroga ai principi generali che altrimenti sarebbero applicabili in ragione di quell'inadempimento e che giustificherebbero alternativamente il recesso del lavoratore o la richiesta di adempimento in forma specifica (oltre al risarcimento del danno). Detta sanzione, tenuto conto della ragione ispiratrice della legge ed in forza anche di un ulteriore argomento rafforzativo, desumibile della formulazione usata dal legislatore, sia pure ai limitati fini della revoca dei benefici contributivi, nell'art. 8, comma ottavo, della legge n. 407 del 1999 - il quale fa riferimento all'inadempimento datoriale "agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore" e non alla "inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro" - è applicabile non a tutti quegli inadempimenti del datore di lavoro che non riguardino strettamente gli obblighi di formazione, bensì soltanto nel caso di un grave inadempimento degli obblighi formativi posti a carico del datore di lavoro. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte, in relazione ad una controversia instaurata da lavoratori assunti dall'A.T.M. - Azienda Trasporti Milanesi con contratto di formazione e lavoro in qualità di conducenti di autobus e tram, ha ritenuto che il giudice di merito correttamente avesse escluso la rilevanza, ai fini dell'operatività della sanzione, della prestazione di lavoro straordinario, in quanto il numero di ore di straordinario non poteva incidere sul termine di durata del contratto ed ha, inoltre, escluso che potesse avere rilevanza, sempre ai fini della sanzione, l'eventualità che, in base al contratto, il datore di lavoro non potesse pretendere in quella quantità la prestazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)