Sez. L, Sentenza n. 25 del 12/01/1985 (Rv. 438230 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTRATTUALMENTE DEFINITA - LICENZIAMENTO PER ASSENZE INGIUSTIFICATE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE - OGGETTI RISPETTIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTRATTUALMENTE DEFINITA - LICENZIAMENTO PER ASSENZE INGIUSTIFICATE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE - OGGETTI RISPETTIVI.*
Nel caso di licenziamento per giusta causa (contrattualmente definita) intimato per assenze ingiustificate del lavoratore, il datore di lavoro deve provare soltanto il fatto oggettivo dell'assenza durata oltre un certo numero di giorni e non anche l'arbitrarietà di questa, gravando, invece, sul lavoratore l'Onere di dimostrare l'impedimento alla presenza, anche supposto in buona fede, e la causa di giustificazione, anche soggettiva ma immune da errori per colpa, della mancata comunicazione tempestiva dell'assenza. (V 7441/83, mass n 432054; (V 5107/79, mass n 401746; (V 5433/78, mass n 395195).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)