Sez. 1, Sentenza n. 113 del 09/01/2004 (Rv. 569328 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Norme processuali - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti - Atti compiuti prima della sentenza della Corte costituzionale - Validità - Accertamento sulla base della norma nel testo risultante dalla sentenza di incostituzionalità - Necessità - Sentenze Corte Cost. n. 346/98 e n. 477 del 2002 - Notificazione a mezzo posta - Notificazione del processo verbale di contestazione di violazione amministrativa - Irregolarità della consegna del plico al destinatario - Termine di perfezionamento della notificazione.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito; nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla sua modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto. Pertanto, qualora nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sia stata contestata la regolarità della notificazione del processo verbale di contestazione della violazione, effettuata a mezzo posta, il giudice deve verificare se la notificazione sia stata effettuata in conformità dell'art. 8, commi secondo e terzo, legge n. 890 del 1982, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 (quanto alla regolarità degli adempimenti concernenti l'avviso a mezzo di raccomandata del compimento delle formalità prescritte in caso di rifiuto di ricevere il piego raccomandato da parte delle persone abilitate a riceverlo o di assenza del destinatario e di giacenza del piego presso l'ufficio stabiliti a garanzia del destinatario) nonché del combinato disposto degli artt. 149, cod.proc. civ., e 4, comma terzo, legge n. 890 del 1982, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 (al fine di accertare l'osservanza, da parte del notificante, del termine previsto dall'art. 201, codice della strada, da verificare avendo riguardo al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ovvero ad altro soggetto abilitato alla sua notificazione in base alla legge).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)