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Sez. 1, Sentenza n. 2445 del 07/08/1962 (Rv. 253650 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - ATTI CONSERVATIVI - NOZIONE - APPALTO - AZIONE CONTRO L'APPALTATORE PER GRAVI DIFETTI DELL'EDIFICIO.*
Stato
decisa il 1962-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253650-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - ATTI CONSERVATIVI - NOZIONE - APPALTO - AZIONE CONTRO L'APPALTATORE PER GRAVI DIFETTI DELL'EDIFICIO.*

La norma dell'art 1130 n 4 cod civ, che autorizza l'amministratore a compiere gli Atti conservativi di diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio non va interpretata nel senso restrittivo di autorizzazione a chiedere misure cautelari, in quanto ha riguardo a tutti gli Atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni, e percio anche dell'edificio stesso, tra i quali rientra l'Azione proposta ai sensi dell'art 1669 contro l'appaltatore, diretta a rimuovere gravi difetti nella costruzione che possono porre in pericolo la sicurezza dell'edificio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)