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Sez. 5, Sentenza n. 34497 del 21/06/2024 Ud. (dep. 12/09/2024) Rv. 286940-02

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello - Giudizio di rinvio - Sussistenza di un diritto alla integrazione probatoria ed alla controprova - Esclusione - Configurabilità del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286940-02

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio abbreviato d'appello a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, posto che l'unica attività di integrazione probatoria consentita è quella esercitabile d'ufficio, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda un diritto della controparte alla prova contraria, sicché il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di istruzione probatoria non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)