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Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014 Ud. (dep. 12/09/2014) Rv. 260840 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello - Sussistenza di un diritto alla integrazione probatoria ed alla controprova - Esclusione - Configurabilità del vizio previsto dall'art. 606 lett. d) - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260840-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)