Sez. 1, Sentenza n. 6854 del 21/11/1986 (Rv. 448960 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - RISCOSSIONE - IN GENERE - RITENUTA DI ACCONTO - IN MISURA ECCEDENTE IL TRIBUTO DOVUTO - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONDONO - RIMBORSO DELLA RITENUTA DI ACCONTO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - RISCOSSIONE - IN GENERE - RITENUTA DI ACCONTO - IN MISURA ECCEDENTE IL TRIBUTO DOVUTO - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONDONO - RIMBORSO DELLA RITENUTA DI ACCONTO - ESCLUSIONE.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile e d'imposta complementare, l'art. 177 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il quale prevede il diritto del contribuente a conseguire il rimborso della ritenuta d'acconto, nella parte che risulti effettuata in misura eccedente il tributo in concreto dovuto, non trova applicazione ove l'imponibile venga definito secondo le norme agevolative del d. legge 5 novembre 1973 n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973 n. 823 (cosidetto condono fiscale), atteso che il suddetto rimborso, postulante un accertamento analitico dei redditi che concorrono a formare l'imponibile, non è attuabile quando, per una libera scelta del contribuente, l'accertamento vada effettuato con il diverso sistema della maggiorazione percentuale di imponibili accertati o dichiarati per un periodo d'imposta precedente, secondo la previsione dell'art. 3 del citato d. legge n. 660 del 1973. (V 5265/84, mass n 436995; (V 4280/83, mass n 429210; (Conf 5696/81, mass n 416388).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 177, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)